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corte_costituzionale_n_59_2013.pdf |
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costo_orario_del_lavoro_per_le_lavoratrici_e_i_lavoratori_delle_cooperative_del_settore_socio-sanitario-assistenziale-educativo_e_di_inserimento_lavorativo_-_cooperative_sociali.pdf |
Associazione di categoria senza scopo di lucro - Codice attività 949910 - Attività di organizzazioni per la Tutela dei Cittadini - C. F. 92127460902. |
![]() La Corte Costituzionale, con Sentenza n.59 del 29 marzo 2013, ha dichiarato la legittimità costituzionale dell’art. 7, comma 4, della Legge n. 31 del 2008, sollevata dal Tribunale di Lucca - in riferimento all’art. 39 della Costituzione, che disciplina la libertà sindacale e l’autonomia collettiva professionale. La sentenza della Corte riguarda la regolamentazione dei rapporti di lavoro nel settore cooperativo in presenza di una pluralità di contratti collettivi e conferma la legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 4 della L. n. 31/2008, secondo cui: “Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”. ![]()
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![]() Secondo la circolare esplicativa del Ministero dell ' Interno 30.1.2013 prot. 557/PAS/U/001628, la vendita per il consumo sul posto (somministrazione) di bevande alcooliche è sanzionata ai sensi dell'art. 689 c.p. se eseguita nei confronti di minori di anni 16 , ai sensi dell'art. 14 -ter della legge 30.03.2001, n. 125 se eseguita nei confronti di minori di età compresa tra i 16 e i 18 anni; tale ultima disposizione si applica anche alla vendita di alcolici per asporto ai minori di qualunque età. ![]() La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1471/3013 conferma la responsabilità del datore di lavoro quando esso non tutela il proprio dipendente da situazioni vessanti, atteso che l'azienda ha sempre l'obbligo di proteggere il proprio dipendente.Non farlo può far scattare l'obbligo di risarcire la vittima per il danno subito. ![]()
PRIVACY - FILMARE LA VITA QUOTIDIANA DELLE PERSONE E' CONSENTITO - A DETERMINATE CONDIZIONI2/12/2013 ![]() La corte di Cassazione , con due distinte sentenze, n. 47165/2010 e n. 45662/2012, ha ribadito che le riprese video della vita quotidiana delle persone non violano la privacy se esse vengono fatte senza superare alcun ostacolo che impedisca l'intromissione della vita privata altrui. Vengono portati ad esempio i seguenti casi:” 1) una coppia filma le figlie del vicino di casa in un giardino confinante e visibile dall'esterno senza alcuna protezione al fine di garantirne la visibilità; 2) una telecamera installata su una struttura aziendale che riprendeva il traffico di automezzi presso la proprietà del vicino imprenditore, senza che fossero stati installati strumenti per captare elementi non percepibili ad occhio nudo, quali ad esempio un teleobiettivo od un visore notturno. Si è spesso discusso sull'utilizzo di registrazioni vocali fra presenti da produrre nella fase dibattimentale di un processo, ma la giurisprudenza della S.C. sta consolidando, con le proprie sentenze, l' indirizzo univoco secondo cui, le prove videoregistrate e le registrazioni vocali effettuate fra presenti, debbono essere considerate prove documentali riproducibili in giudizio.
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![]() Secondo il Consiglio di Stato l'autore di un esposto può accedere agli atti del procedimento disciplinare a carico del destinatario dell'esposto e può chiedere di acquisire copie della memoria difensiva del professionista ( nella fattispecie ai trattava di un avvocato) nonché di conoscere l’esito del procedimento stesso. ![]()
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Aprile 2021
A.D.O.D.S.Blog che tratta argomenti affini alle categorie degli associati. Categorie
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