Sempre in merito al diritto di accesso, lo stesso Tribunale, richiamando la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 12 maggio 2014, n. 2422, ha ribadito che i concessionari della riscossione hanno l'obbligo di custodire gli atti , le relative matrici e le specifiche notifiche, per anni cinque. Il contribuente può accedere agli atti, estrapolarne copie e chiederne il loro deposito nelle opportune sedi (art. 24, L. 241/90).