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Si allega, per una esaustiva consultazione, la determinazione del costo esigibile dai soci lavoratori delle cooperative del settore socio sanitario, così come riproposto dal D.M 2 ottobre 2013 del ministero del lavoro.
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Diritto di accesso ai documenti amministrativi TAR Puglia, Lecce, sez. II, 13/9/2013, n. 1915 - Diritto di accesso ai documenti amministrativi – soggetto coinvolto in un sinistro stradale – istanza di accesso alla documentazione medica che ha consentito il rilascio della patente di guida speciale ad altro soggetto coinvolto nell’incidente stradale – diniego – illegittimità Dal combinato disposto degli artt. 24, comma 7, della legge n. 241 del 1990 e 60 del decreto legislativo 196 del 2003 si desume che quando il diritto di accesso ai documenti è preordinato all’esercizio della difesa in giudizio dei propri diritti e interessi legittimi, questo diritto deve poter essere esercitato anche quando si tratta di accedere a dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale di un terzo. Pertanto, è illegittimo il provvedimento con il quale la Commissione medica locale presso l'Asl di riferimento ha rigettato l'istanza di accesso agli atti del soggetto in relazione alle limitazioni dell'altro soggetto coinvolto nel sinistro (in particolare, dell’estratto cronologico storico della patente di guida speciale, nonché dei referti medici o di commissione sanitaria che hanno consentito il rilascio delle rispettive patenti con le limitazioni di guida).
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 4676 del 2013, afferma che quanto dichiarato ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, ovvero, le domande e le dichiarazioni avanzate alla pubblica amministrazione o a chi per essere gestisce pubblici servizi, sono valide anche se presentate senza la carta di identità, qualora il dichiarante utilizzi la firma digitale.
La Corte Costituzionale, con sentenza n, 27 del 24.01.2005, ha ritenuto l’art. 126 bis, comma 2 del codice della strada, costituzionalmente illegittimo nella parte in cui assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando omette di comunicare le generalità del conducente che ha commesso l’infrazione, in quanto verrebbe violato il principio di ragionevolezza. Precisa altresì che l'omissione della comunicazione dei dati può essere sanzionata ai sensi dell'art.180 Co.8 del c.d.s. La suprema corte di Cassazione ha sentenziato per ben due volte, a sezioni unite, ( Cass. Sez. unite civili n. 16276 del 12/07/2010; Cass. Sez. unite n. 3936 del 13 marzo 2012 ) la non operatività della decurtazione dei punti al proprietario del mezzo , se non è stato accertato chi si trovasse alla guida al momento dell' infrazione.
Il ministero della giustizia ha rigettato l’istanza di trasferimento presentata da F.U., ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), per poter assistere il proprio zio materno S.A., nominato nel 1985 protutore e fattosi carico del mantenimento del ricorrente, rimasto orfano, con lui convivente. Con il secondo decreto l’ufficio dell’organizzazione delle relazioni del personale e della formazione del Ministero della giustizia aveva annullato ex tunc due provvedimenti con i quali il ricorrente era stato collocato in congedo straordinario per assistenza a disabile in situazione di gravità per un totale di 120 giorni. Con lo stesso decreto era stata disposta nei confronti del sig. F.U. la contestuale decadenza da ogni trattamento economico. Ritenendo il richiedente persona non affine e/o parente entro il terzo grado convivente, quindi non i legittimato a fruire del congedo straordinario. L’art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 rubricato «Riposi e permessi per i figli con handicap grave» prevede, nel testo in vigore, che: «Il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui al comma 2 dell’articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro sessanta giorni dalla richiesta. La Corte Costituzionale, con sentenza n. 18/7/2013 n. 203, dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità, a norma dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella parte in cui non include nel novero dei soggetti legittimati a fruire del congedo ivi previsto, e alle condizioni ivi stabilite, il parente o l’affine entro il terzo grado convivente, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti degli altri soggetti individuati dalla disposizione impugnata, idonei a prendersi cura della persona in situazione di disabilità grave. 2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 29, 32, 35 e 118, quarto comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, nella parte in cui «in assenza di altri soggetti idonei, non consente ad altro parente o affine convivente di persona con handicap in situazione di gravità, debitamente accertata, di poter fruire del congedo straordinario», con ricorso indicato in epigrafe.
Corte di Cassazione Penale n. 37314/2013. Inserire dati ed aggiornare una cartella clinica in date diverse e distanti fra loro, può fa configurare il reato di falso. Al riguardo, posto che la grossolanità ed innocuità del falso vengono prospettate essenzialmente in relazione al fatto che appariva rilevabile ictu oculi l'aggiunta dell'annotazione, vale ricordare il principio già affermato da questa Corte, secondo cui in tema di falso documentale, ai fini dell'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione ai sensi dell'art. 49 cod. pen., occorre che appaia in maniera evidente la falsificazione dell'atto e non solo la sua modificazione grafica. Di conseguenza, le abrasioni e le scritturazioni sovrapposte a precedenti annotazioni, le aggiunte evidenti, pur se eseguite a fini illeciti immediatamente riconoscibili, non possono considerarsi, di per sé e senz'altro, un indice di falsità talmente evidente da impedire la stessa eventualità di un inganno alla pubblica fede, giacché esse possono essere o apparire una correzione irregolare, ma non delittuosa, di un errore materiale compiuto durante la formazione del documento alterato dal suo stesso autore. Spetta, poi, al giudice di merito stabilire, fornendo congrua motivazione, se le peculiarità della specifica alterazione siano da ritenere un'innocua correzione oppure l'espressione di un'illecita falsificazione grossolanamente compiuta (Sez. 5, n. 3711 del 02/12/2011 - dep. 30/01/2012, Baldin, Rv. 252946; Sez. 5, n. 10259 del 07/10/1992, Borzì, Rv. 192299).
DIRITTO ALLA RISERVATEZZA - ASSENZA DAL LAVORO PER MALATTIA - DATI PERSONALI SENSIBILI - INCLUSIONE9/23/2013 La Prima Sezione Civile ha affermato che costituisce diffusione di dati personali sensibili, ai sensi del d.lgs. n. 196 del 2003, quella relativa all’assenza dal lavoro di un dipendente per malattia, in quanto attinente alla salute del soggetto cui l’informazione si riferisce.
Alla luce della giurisprudenza della Corte di Giustizia (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), la Sezione Terza ha affermato che, sulla base del principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus”, il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore r.c.a., al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”).
La Corte di Cassazione Civ. Con la sentenza n. 21042 del 13 settembre 2013 imprime un'ulteriore rafforzamento sul convincimento che il termine per le notifica riguardante il c.d.s. debba essere considerato perentorio. La Corte ha accolto il ricorso di un uomo che aveva proposto opposizione avverso l’ordinanza ingiunzione del Ministero dell’interno.
L’ordinanza era stata notificata subordinatamente ad un verbale di accertamento per violazione dell’art. 142/8 del Codice della Strada. In prima Istanza il ricorso del Ministero venne accolto dal Tribunale e successivamente cassato dalla S.C., atteso che era incorsa la tardività della notifica in falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c. e 201 del C.d.s. , concretizzatasi oltre i 150 giorni (ora novanta) . L'agente notificatore del servizio Postale Italiano ha dichiarato di aver notificato il verbale di accertamento, ma non ha fornito alcuna prova con le conseguenti ricevute postali, in difetto delle quali la successiva notifica doveva ritenersi eseguita oltre i 150 giorni. si ravvisa la violenza privata quando si costringe il dipendente a presenziare alla riunione.9/21/2013 La Corte di Cassazione, con sentenza n. 32463 del 6 settembre 2013, conferma la condanna inflitta ad un dirigente di un Comune che obbliga la propria dipendente a non lasciare la riunione ed a concludere il discorso iniziato. Nella fattispecie la dipendente del Comune stava abbandonando la riunione a causa delle tensione sorte in seno ad essa, ma fu seguita è costretta dal dirigente a continuare. Il Dirigente è stato condannato per violenza privata.
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